Modifica all’art. 7 della Legge Regionale 26/2017

La Legge Regionale 26/2017 “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)” è stata modificata dalla Legge Regionale 13/2020.

La modifica (in riferimento all’art. 7, comma 1, lettera b,) consiste nella proroga al 31 agosto 2021 del termine di adeguamento al divieto contenuto all’art.6 della Legge Regionale 1/2014.

L’art. 6 pone il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili, al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.

 


Fonte Normativa:

Legge Regionale 26/2017

Legge Regionale 1/2014